Home » Energia Domestica » Fine del mercato tutelato: scelta del fornitore del gas
La cosa essenziale da sapere è che solo una parte della tariffa elettrica può essere oggetto di sconti ed offerte da parte del fornitore.
In questo articolo abbiamo già parlato di bollette del gas naturale, precisando che la tariffa include diverse voci:
Ebbene, solo la spesa per la materia gas naturale è oggetto di concorrenza tra i fornitori, mentre le altre voci sono stabilite per legge. Sono infatti da intendersi come “servizi”, che vengono espletati da diversi soggetti al fine di rendere disponibile il gas naturale presso l’utenza. Queste tariffe sono rese pubbliche e consultabili liberamente da chiunque sul sito dell’ARERA.
La spesa per la materia prima gas include invece attività il cui prezzo può essere stabilito dal venditore, cioè l’approvvigionamento, la commercializzazione e la vendita e alcuni oneri aggiuntivi che hanno sempre a che fare con l’approvvigionamento (es. rigassificazione, stoccaggio).
E’ possibile trovare evidenza di quanto descritto confrontando le offerte sul Portale Offerte ARERA: impostando il proprio consumo annuo il sito fornisce il dettaglio della spesa per la materia gas naturale e per le altre voci, come visualizzato nelle immagini di esempio sottostanti.
Per i clienti domestici la spesa per il gas naturale costituisce meno della metà della spesa complessiva in bolletta. Dal 2013 ad oggi è passata da circa il 46% al 37% del 2019.
Ciò ha alcune conseguenze pratiche:
Occupiamoci della prima conseguenza: per essere pronti a rispondere alle telefonate commerciali dobbiamo sapere che sulle bollette sono sempre specificati:
Al ricevimento delle bollette ricordiamoci di controllare sempre questi valori, che in genere si trovano in seconda o terza pagina.
Questa regola è valida anche per l’energia elettrica.
Nel mercato libero dobbiamo fare attenzione alla durata contrattuale dell’offerta, che in genere è di 12 mesi. Si possono trovare anche offerte dalla durata contrattuale pluriennali, che però prevedono un periodico aggiornamento delle condizioni contrattuali (in genere annuale).
Cosa comporta questo limite temporale in termini pratici? Che la fornitura non verrà mai interrotta ma potremmo trovarci improvvisamente a pagare più di quanto ci aspettiamo. Dovremo quindi ricordarci, al termine del tempo di validità dell’offerta, di ridiscutere il contratto con il fornitore oppure cambiare fornitore.
Anche in questo caso la regola è valida anche per l’energia elettrica.
Sul Portale Offerte si possono confrontare tra loro offerte a prezzo fisso oppure offerte a prezzo variabile.
La differenza tra le due tipologie è ben spiegata dall’ARERA a questo link.
Riportiamo la spiegazione anche qui:
“Di norma le offerte presenti nel mercato libero possono essere classificate come offerte a prezzo fisso o a prezzo variabile.
La scelta tra il prezzo fisso e quello variabile dipende dalla propensione al rischio del cliente finale. Optando per il prezzo fisso, il cliente paga un prezzo di fornitura noto in anticipo e che pertanto non risente dell’andamento dei mercati. A fronte di tale forma di neutralizzazione del rischio, il prezzo potrebbe essere potenzialmente più alto.
Con il prezzo variabile, il cliente si assume il rischio connesso all’andamento dei prezzi all’ingrosso, avendo però l’occasione di risparmiare nel caso di variazioni in diminuzione dei prezzi del mercato di riferimento o nel caso di consumi concentrati in periodi di prezzo basso sul mercato all’ingrosso.”
Il progetto è realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna: