#2 SPECIALE CONTO TERMICO 3.0 – FOCUS SU ESCO, ETS, CER E IMPRESE

Il Conto Termico 3.0, definisce particolari soggetti che possono usufruire dell’incentivo e interagire fra loro. Parliamo delle ESCo, degli Enti del Terzo Settore, delle Comunità energetiche Rinnovabili e delle imprese.

Tabella dei Contenuti

CONTO TERMICO 3.0: SOGGETTI PARTICOLARI

In questo articolo approfondiamo:

  1. Imprese e ETS economici, fra i Soggetti Ammessi
  2. ESCo e CER, fra i Soggetti Responsabili.

SOGGETTI AMMESSI: FOCUS SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono definiti in riferimento al Codice del Terzo Settore e ricomprendono:

  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • enti filantropici
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • associazioni, riconosciute o non riconosciute
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli Enti del Terzo Settore devono essere iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nel Conto Termico 3.0 vengono trattati diversamente gli ETS economici e gli ETS non economici, che vengono distinti sulla base del carattere commerciale o meno dell’attività svolta. Consultando il RUNTS online è possibile conoscere il carattere dell’Ente.

Per approfondire, consigliamo la lettura di questa semplice guida (La Riforma Fiscale per gli ETS dal 1° gennaio 2026) pubblicata dal Cantiere Terzo Settore.

Enti del Terzo Settore non economici

Nel Conto Termico 3.0 gli ETS NON ECONOMICI sono trattati al pari delle Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda:

  • contributo per la Diagnosi Energetica
  • interventi incentivabili
  • accesso agli incentivi
  • erogazione degli incentivi
  • intensità e cumulabilità degli incentivi.

Enti del Terzo Settore economici

Nel Conto termico 3.0 gli ETS ECONOMICI sono trattati al pari delle Imprese, eccetto per quanto riguarda:

  • modalità di accesso agli incentivi
  • modalità di erogazione degli incentivi

per i quali sono trattati al pari delle Pubbliche Amministrazioni.

SOGGETTI AMMESSI: FOCUS SULLE IMPRESE

Le imprese sono entità che svolgono regolarmente un’attività economica. Devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

Vengono considerate tali indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. Ai fini del Conto Termico 3.0 sono considerate imprese:

  • Attività artigianali
  • Attività individuali o famigliari
  • Aziende agricole
  • Aziende forestali
  • Società di persone
  • Associazioni che esercitano attività economica
  • Enti del Terzo Settore che esercitano attività economica.

Inoltre, possono beneficiare del Conto Termico 3.0 anche le imprese costituite in forma aggregata, come ad esempio associazioni temporanee di impresa, raggruppamenti di imprese, società di scopo e consorzi.

Se il Soggetto Ammesso agli incentivi è un’impresa, vi sono disposizioni specifiche che devono essere rispettate per accedere al Conto Termico 3.0 (Titolo V del DM 7 agosto 2025).

Interventi incentivati

Le imprese possono realizzare interventi di:

  • Efficienza Energetica solo su immobili appartenenti all’ambito terziario
  • Produzione di energia termica da fonti rinnovabili su immobili appartenente all’ambito residenziale e all’ambito

Obblighi specifici

  1. Redazione dell’APE ex-ante e dell’APE ex-post
  2. Riduzione minima della domanda di energia primaria per interventi di efficienza energetica (almeno il 10% per singolo intervento, almeno il 20% per multintervento)
  3. Richiesta preliminare di accesso all’incentivo, da inviare al GSE prima dell’avvio dei lavori
  4. Dichiarazione antimafia, nei casi di legge
  5. In caso di realizzazione di edifici NZEB, installazione di infrastrutture private di ricarica di veicoli elettrici, abbinate a pompa di calore elettrica o installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica, l’intensità degli incentivi non deve superare il 30% dei costi ammissibili.

Limiti di spesa e intensità dell’incentivo

Come già detto in questo articolo, alle imprese è riservato un contingente annuale di 150 Mln €. Inoltre, è stabilito il limite massimo di 30 Mln € per singola impresa ed intervento. L’IVA rimane esclusa dal calcolo dei costi ammissibili.

Le imprese non possono ottenere incentivi superiori al 65% delle spese ammissibili. L’intensità dell’incentivo dipende da alcuni fattori:

  • Tipo di intervento
  • Grandezza dell’impresa
  • Zona geografica (aree del Mezzogiorno, aree con criticità socio-economiche e geografiche)
  • Miglioramento energetico dell’immobile.
FONTE: GSE
FONTE: GSE
FONTE: GSE

SOGGETTI RESPONSABILI: FOCUS SULLE ESCO

Nell’ambito del Conto Termico 3.0 le ESCo (Energy Services Company) possono agire come Soggetto Responsabile, a patto che siano dotate di certificazione UNI CEI 11352 valida.

Possono agire per conto di tutte le tipologie di Soggetti Ammessi, in relazione a tutte le tipologie di intervento a cui questi possono accedere.

Occorre ricordare solo un’unica eccezione: nel caso in cui il Soggetto Ammesso è un privato che interviene in ambito residenziale, la ESCo potrà agire come Soggetto Responsabile solo quando l’intervento ha ad oggetto impianti con potenza superiore a 70 kW o superficie superiore a 20 m2.

ATTENZIONE! È sempre possibile il ricorso al mandato irrevocabile all’incasso nei confronti di una ESCO. Ciò significa che, per impianti inferiori a tali soglie, il Soggetto Ammesso può accedere al Conto Termico 3.0 rimanendo Soggetto Responsabile e affidandosi ad una ESCo solo come fornitore, a cui potrà cedere il contributo tramite con Mandato irrevocabile all’incasso. In questo modo, il Soggetto Privato dovrà pagare alla ESCo solamente la parte di costo non incentivato.

A seconda del Soggetto Ammesso, cambia il tipo di contratto da stipulare con la ESCo, che potrà essere in alternativa:

  • contratto di prestazione energetica (Energy Performance Contract – EPC)
  • contratto di servizio energia (o di servizio energia plus) o di un contratto di prestazione energetica
FONTE: GSE, elaborazione grafica.

SOGGETTI RESPONSABILI: FOCUS SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Le CER (o i gruppi di autoconsumo) possono essere Soggetti Responsabili per conto dei propri membri, a patto che siano state costituite ai sensi del D.lgs. 199/2021 (e non delle norme precedenti!).

Oltre ai requisiti di legge indicati nel DM CACER 414/2023, nel proprio atto costitutivo e/o statuto, le CER dovranno avere incluso la previsione esplicita relativa alla possibilità di realizzare interventi di efficienza energetica per i propri soci o membri. Se ciò non fosse, le CER e i gruppi di autoconsumo già qualificate ai sensi del DM 414/2023, potranno provvedere ad integrarli secondo le modalità previste dalla legge e/o dai propri Regolamenti.

FONTE: GSE

 

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