Home » Bandi e Progetti » COMUNITÀ ENERGETICHE: bando regionale per nuovi impianti
Il bando eroga contributi a fondo perduto destinati a coprire una parte dei costi di realizzazione di nuovi impianti condivisi di produzione ed accumulo di energia rinnovabile. In coerenza con la Legge Regionale 05/2022, il bando sostiene lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili emiliano-romagnole.
Il bando ha una dotazione finanziaria di 2,5 Mln €.
Il contributo è a fondo perduto ed è riconosciuto per coprire fino al 35% delle spese ammissibili sostenute. Ogni domanda può ottenere un contributo massimo di 150.000 €.
Il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato, “in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento”.
È cumulabile altresì con la tariffa incentivante riconosciuta all’energia condivisa (DM 414/2023), a patto che la realizzazione dell’impianto non abbia ottenuto contributi complessivi maggiori del 40% delle spese sostenute.
Non è cumulabile con:
La premialità consiste in un incremento della percentuale di contributo del 5%, riconosciuta qualora l’impianto sia situato in:
Possono presentare domanda ed essere beneficiari del contributo:
Il soggetto che presenta la domanda di contributo deve essere il medesimo soggetto che sostiene l’investimento. L’investimento deve essere realizzato in Emilia-Romagna.
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo per un solo impianto.
Non possono presentare domanda:
ATTENZIONE! Le imprese che intendano far richiesta di contributo dovranno essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi derivanti da calamità naturali e altri eventi catastrofali (c.d. polizza CAT-NAT).
Il bando intende incrementare la produzione locale di energia da fonti rinnovabili. Infatti, sono “ammissibili a contributo gli interventi di nuova costruzione o potenziamento di uno o più impianti/UP di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)”. Tuttavia, ricordiamo che ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo per un solo impianto.
I nuovi impianti devono:
Inoltre, gli impianti devono essere dimensionati in modo da garantire una quota di energia condivisa. È richiesto dal bando che la produzione annua prevista dell’impianto risulti “superiore al consumo medio degli ultimi due anni del richiedente di almeno il 15%, così da garantire la disponibilità di energia eccedente per la condivisione nella CER”.
L’iva è inclusa nel rimborso solamente se costituisce un costo per il beneficiario.
Le spese sono ammissibili se sostenute tra la data di avvio dei lavori e la data di presentazione della rendicontazione, come si evincerà dalla data di pagamento degli interventi. Le fatture relative agli interventi dovranno essere facilmente identificabili, ad es. con diciture standard o con codici contabili.
Le tipologie di spese ammissibili sono:
A. fornitura e posa in opera di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, vi incluse le spese di connessione alla rete elettrica;
B. spese tecniche (es. progettazione, direzioni lavori, sicurezza, ecc.), per un valore al massimo pari al 20% voce A;
C. realizzazione di opere murarie e edilizie e assimilabili strettamente connesse alla installazione e posa in opera degli impianti e sistemi di accumulo, per un valore al massimo pari al 20% voce A;
D. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 7% del totale dei costi previsti alle voci A, B e C.
È possibile fare domanda esclusivamente online, tramite applicativo Sfinge 2020.
Dovranno essere allegati alla domanda:
Inoltre, se la domanda è presentata da un membro della CER singolarmente occorrerà altresì presentare:
1. analisi tecnica energetica, firmata e timbrata da tecnico abilitato, attestante
2. impegno formale, sottoscritto dal richiedente e controfirmato dalla CER, a:
3. Se disponibile, il titolo abilitativo o autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto/UP.
ATTENZIONE!
Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori della domanda, è consentita la mera regolarizzazione di cui all’art. 71 comma 3, DPR 445/2000. Con ciò si intende che l’assenza di un elemento/documento obbligatorio non è sanabile mentre un elemento/documento obbligatorio incompleto o con un errore può essere sanato.
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