BANDO STUFE RER e CONTO TERMICO PER POMPE DI CALORE

Come dobbiamo fare per ottenere l’incentivo del Conto Termico 2.0 per pompe di calore in sostituzione di stufe, caldaie o camini a biomasse? In questo articolo vediamo come funziona il Conto Termico e cosa dobbiamo sapere per integrarlo agli incentivi regionali del Bando Stufe RER.

In questo articolo abbiamo iniziato a parlare del recente bando della Regione Emilia-Romagna, che supporta la sostituzione di generatori di calore a biomassa vecchi ed inefficienti con generatori a biomassa legnosa di ultima generazione, oppure con pompe di calore. I contributi regionali sono pensati per INTEGRARE gli incentivi nazionali del Conto Termico 2.0, fino a raggiungere il 100% delle spese ammissibili.

Vediamo come funziona l’integrazione di questi incentivi per l’installazione di pompe di calore.

Prerogativa degli impianti sostituiti è che si trovino in edifici/parti di edifici/unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE DI CALORE

Per il Conto Termico il nuovo impianto di climatizzazione invernale deve:

  • avere potenza massima ≤2000 kWt (ATTENZIONE: il Bando Regionale incentiva solo gli impianti con potenza ≤ 35 kWt);
  • essere dotato di pompa di calore, elettrica o a gas, utilizzante energia aerotermica, geotermica o idrotermica (per saperne di più consultare il sito di Assoclima);
  • produrre calore per la climatizzazione degli ambienti e/o per la produzione di acqua calda sanitaria.

Insieme al nuovo impianto dovranno essere installati su tutti i termosifoni (o altro sistema di irradiazione del calore) dispositivi di regolazione della temperatura, ad es. valvole termostatiche, salvo nei seguenti casi:

  1. non fattibilità tecnica;
  2. presenza di una centralina di termoregolazione automatica della temperatura ambiente (termostato);
  3. impianti a bassa temperatura.

Le pompe di calore dovranno avere prestazioni energetiche elevate, verificabili dal valore di COP per quelle elettriche e di GUE per quelle a gas: si tratta dei “coefficienti di prestazione”, che dovranno rispettare le soglie minime riportate nelle tabelle seguenti (riferimento alle Tabelle 13, 14, 15 e 17 dalle Regole Applicative del Decreto).

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVO

Ai fini del Conto Termico è necessario individuare le spese ammissibili ad intervento, per definirne il valore economico complessivo. L’incentivo non potrà infatti superare il 65% delle spese sostenute.

Le spese ammissibili sono quelle per:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
  • fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria;
  • i sistemi di contabilizzazione individuale;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione;
  • opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche;
  • prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

CALCOLO DELL’INCENTIVO

L’incentivo è da calcolare in base all’energia termica potenzialmente prodotta in un anno, che dipende da alcuni fattori:

  • potenza nominale della pompa
  • efficienza della pompa
  • caratteristiche climatiche

Sulla base dell’energia prodotta annualmente viene calcolata la rata annuale dell’incentivo:

  • 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW (caso di integrazione con incentivo del Bando Regionale);
  • 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale > 35 kW.

UN ESEMPIO PRATICO

Facciamo un calcolo ipotizzando di acquistare una pompa di calore con queste caratteristiche:

  • pompa di calore split aria/acqua
  • Pn = 13,5
  • COP = 4,7
  • Costo (acquisto e installazione) = 6.750 € (stimato in base a costo specifico di 500 €/kW)
  • Ci = 0,110 €/KWht

Qu = 13,5*1700 = 22.950 KWht  → calore prodotto dall’impianto

Ei = 22.950* [1-1/4,7] =  18.067,02 KWht  → calore prodotto dall’impianto

Ia tot = 18.067,02 * 0,110 = 1.987 € → rata annuale dell’incentivo

Considerando 2 rate annuale l’incentivo totale è 3.974 e copre il 59% del costo stimato.

ATTENZIONE: in caso di integrazione col bando regionale, la Regione rimborsa la quota rimanente, cioè 2.776 €.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO

Oltre alla richiesta di accesso all’incentivo, devono essere presentati  alcuni documenti che vanno caricati su Portaltermico, mentre altri devono essere conservati dal Soggetto Responsabile (richiedente) per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata, in caso di eventuale verifica da parte di GSE.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

Analizzando il caso di integrazione con l’incentivo del Bando Regionale, quindi per l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kWt, è necessario allegare:

  1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
  2. documentazione fotografica attestante l’intervento.

Non è invece necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato, ma è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative.

Per gli ulteriori dettagli in merito consultare l’Allegato 1 delle Regole Applicative.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE
  1. per interventi non a Catalogo (elenco di apparecchi prequalificati predisposto dal GSE), scheda tecnica del produttore del generatore di calore, che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
  2. certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento;
  3. dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista;
  4. libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
  5. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

Per tutti i casi di intervento consultare sempre l’Allegato 1 delle Regole Applicative.