BANDO STUFE RER E CONTO TERMICO PER STUFE E CALDAIE A BIOMASSA
Come dobbiamo fare per ottenere l’incentivo del Conto Termico 2.0 per stufe e caldaie a biomassa in sostituzione delle nostre vecchie stufe a legna? In questo articolo vediamo come funziona il Conto Termico e cosa dobbiamo sapere per integrarlo agli incentivi regionali del Bando Stufe RER.
In questo articolo abbiamo iniziato a parlare del recente bando della Regione Emilia-Romagna, che supporta la sostituzione di generatori di calore a biomassa vecchi ed inefficienti con generatori a biomassa legnosa di ultima generazione, oppure con pompe di calore. I contributi regionali sono pensati per INTEGRARE gli incentivi nazionali del Conto Termico 2.0, fino a raggiungere il 100% delle spese ammissibili.
Vediamo come funziona l’integrazione di questi incentivi per l’installazione di stufe e caldaie a biomassa.
Prerogativa degli impianti sostituiti è che si trovino in edifici/parti di edifici/unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale.
CARATTERISTICHE DEI SISTEMI A BIOMASSA
Per il Conto Termico il vecchio impianto di climatizzazione invernale può essere sostituito con:
- caldaie a biomassa di potenza termica nominale ≤ 2000 kWt (ATTENZIONE: il Bando Biomasse RER incentiva solo gli impianti con potenza ≤ 35 kWt);
- stufe e termocamini a pellet;
- termocamini a legna;
- stufe a legna.
Insieme al nuovo impianto dovranno essere installati su tutti i corpi scaldanti dispositivi di regolazione della temperatura, ad es. valvole termostatiche, salvo nei seguenti casi:
- non fattibilità tecnica
- presenza di una centralina di termoregolazione automatica della temperatura ambiente (termostato)
- impianti a bassa temperatura
- piccole reti di teleriscaldamento
BIOMASSE AMMESSE
Per biomasse combustibili si intende materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.
SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVAZIONE
Ai fini del Conto Termico è necessario individuare le spese ammissibili ad intervento, per definirne il valore economico complessivo. L’incentivo non potrà infatti superare il 65% delle spese sostenute.
Le spese ammissibili sono quelle per:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche e dei sistemi di contabilizzazione individuale;
- opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
CALCOLO DELL’INCENTIVO
L’incentivo è da calcolare in base all’energia termica potenzialmente prodotta in un anno, che dipende da alcuni fattori:
- potenza nominale dell’impianto
- caratteristiche climatiche
- emissioni di polveri.
Sulla base dell’energia prodotta annualmente viene calcolata la rata annuale dell’incentivo. L’incentivo totale dipenderà dal numero di rate annuali previsto, che nel Conto Termico varia a seconda della potenza del generatore:
- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW (caso di integrazione con incentivo del Bando Biomasse RER);
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale > 35 kW.
L’incentivo è calcolato in maniera differente a seconda che si tratti di caldaie a biomassa o stufe/termocamini a pellet/legna, in base alle formule riportate di seguito.
Il valore del coefficiente Ce dipende anche dalla tipologia di generatore e dal tipo di biomassa (riferimento alle Tabelle 9, 11, 12, 13 e 14 dalle Regole Applicative del Decreto).
UN ESEMPIO PRATICO
Facciamo un calcolo ipotizzando di acquistare un impianto a biomassa con queste caratteristiche:
- Caldaia a legna
- Pn = 23 kW
- Costo (acquisto e installazione) = 11.500 € (stimato in base a costo specifico di 500 €/kW)
- Ci = 0,045 €/KWht
- Ce = 1,5
Ia tot = 23 * 1700 * 0,045 * 1,5 = 2.639 € → rata annuale dell’incentivo
Considerando 2 rate annuali l’incentivo totale è 5.278 € e copre il 46% del costo stimato.
ATTENZIONE: in caso di integrazione col bando regionale, la Regione rimborsa la quota rimanente, cioè 6.222 €.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO
Oltre alla richiesta di accesso all’incentivo, devono essere presentati alcuni documenti che vanno caricati su Portaltermico, mentre altri devono essere conservati dal Soggetto Responsabile (richiedente) per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata, in caso di eventuale verifica da parte di GSE.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Analizzando il caso di integrazione con l’incentivo del Bando Biomasse RER, quindi per l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kWt, è necessario allegare:
- documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;
- documentazione fotografica attestante l’intervento.
Non è invece necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato, ma è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, in cui sia indicato il rispetto dei livelli di emissioni in atmosfera per il calcolo del coefficiente Ce.
Per gli ulteriori dettagli in merito consultare l’Allegato 1 delle Regole Applicative.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE
- per interventi non a Catalogo (elenco di apparecchi prequalificati predisposto dal GSE) , scheda tecnica del produttore del generatore di calore, che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento;
- dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista;
- libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione del generatore di calore e della canna fumaria;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato attestante il rispetto dei livelli emissivi.
Per tutti i casi di intervento consultare l’Allegato 1 delle Regole Applicative.